Sez. 1, Sentenza n. 16549 del 14/07/2010 (Rv. 614209 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Sottrazione internazionale del minore - Provvedimento del Giudice dello Stato in cui è stato trasferito il minore - Riesame da parte del Tribunale Minori come giudice della residenza abituale del minore - Art. 11 Reg. CE n. 2201/2003 - Ricorribilità del decreto del Tribunale Minori in Cassazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
In tema di sottrazione internazionale del minore, il giudizio del Tribunale dei Minorenni che, in qualità di giudice "naturale" del minore in quanto giudice della residenza abituale del medesimo, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, si pronunci sul provvedimento di diniego di ritorno emesso dal giudice dello Stato in cui il minore è stato illecitamente trasferito, si configura come un procedimento di riesame completo ed esaustivo del provvedimento impugnato, direttamente ricorribile per Cassazione attesa l'analogia tra il procedimento sommariamente descritto nell'art. 11 del Regolamento CE 2201 del 2003 e quello regolato dall'art. 7 della legge n. 64 del 1994 con la quale è stata data esecuzione alla Conv. dell'Aja del 25 ottobre 1980.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 8, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Legge 15/01/1994 num. 64 art. 7, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 742, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)