Sez. U, Ordinanza n. 17664 del 19/07/2013 (Rv. 627557 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversie relative al servizio di sostegno scolastico ai minori portatori di handicap - Domanda finalizzata anche alla condanna di un Comune all'eliminazione delle barriere architettoniche impeditive dell'accesso a locali pubblici - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo il giudizio relativo al servizio di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili (ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, come inciso dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale e finalizzato alla condanna di un Comune all'esecuzione di interventi edilizi di tipo strutturale per l'eliminazione delle barriere architettoniche impeditive dell'accesso a locali pubblici, appartenendo tale controversia al novero di quelle «aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio», che a norma dell'art. 133, comma 1, lettera f), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)