diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 25011 del 25/11/2014 (Rv. 633145 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sostegno scolastico al portatore di handicap - "Piano educativo individualizzato" - Definizione - Conseguenze - Successiva riduzione autoritativa delle ore di supporto - Discriminazione indiretta - Configurabilità - Condizioni - Repressione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633145-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, il "piano educativo individualizzato", definito ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell'infanzia, pur non facente parte della scuola dell'obbligo. Quindi, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 34, Costituzione art. 38, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 12, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 13, Legge 01/03/2006 num. 67 art. 2, Legge 01/03/2006 num. 67 art. 3, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)