Sez. L, Sentenza n. 4014 del 20/04/1998 (Rv. 514645 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Di dirigente d'azienda - Illegittimità per violazione dell'art. 7 legge n. 300 del 1970 - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Inopponibilità della giusta causa - Configurabilità - Pagamento del preavviso - Necessità - Fattispecie relativa ad applicazione delle regole dei licenziamenti disciplinari nel giudizio di rinvio in base al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Ritenuta l'illegittimità del licenziamento di un dirigente d'azienda per inosservanza delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 in materia di provvedimenti disciplinari (nella specie in applicazione di un principio di diritto enunciato dalla Cassazione nello specifico giudizio), deve escludersi che tale illegittimità implichi la nullità del licenziamento stesso, poiché nell'area della libera recedibilità tale vizio comporta l'inopponibilità della dedotta giusta causa e conseguentemente l'obbligo del pagamento del preavviso. (Nella specie, in accoglimento di un altro motivo di ricorso, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disatteso la domanda di pagamento dell'indennità supplementare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)