Sez. L, Sentenza n. 4337 del 18/04/1995 (Rv. 491850 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Notificazione di un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. con procura a margine al di fuori sottoscrittori dell'atto - Validità - Esplicazione del mandato da parte di difensori "extra districtum" - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Il licenziamento è validamente impugnato, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, mediante la notificazione di un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. recante a margine la procura al difensore che ha sottoscritto l'atto, anche nel caso in cui l'atto sia nullo dal punto di vista processuale, per aver il medesimo difensore agito "extra districtum". Infatti l'impugnativa in questione può essere attuata anche con atti stragiudiziali e da parte di un terzo, sempreché la procura a favore di quest'ultimo o l'atto di ratifica siano portati a conoscenza del datore di lavoro nel termine di decadenza di cui all'art. 6.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 3 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)