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Sez. 3, Sentenza n. 20820 del 26/09/2006 (Rv. 593588 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Dissenso del giudice d'Appello dal parere formulato dal c.t.u. in primo grado - Obbligo di adeguata motivazione - Sussistenza - Necessità di disporre una nuova consulenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593588-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO

Il giudice d'appello, sia pure con l'obbligo di motivare adeguatamente il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio del giudice di primo grado, non è tenuto a disporre un nuovo accertamento peritale se non condivide le conclusioni del primo consulente. La decisione di non disporne l'ammissione non è sindacabile in sede di legittimità, posto che compete al giudice del merito valutare se il relativo espletamento possa condurre o meno ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe pertanto l'onere di offrire gli adeguati elementi di valutazione. (Nella specie, il giudice dell'appello ha ritenuto ininfluente l'accertamento eseguito dal consulente in primo grado - consistito in una sorta di simulazione dell'attività di una impresa di discarica - ai fini dell'accoglimento di una domanda di risarcimento dei danni provocati dalla P.A., con l'illegittimo diniego di un'autorizzazione che aveva ritardato l'inizio dell'attività d'impresa; il giudice di appello non ha ritenuto provata - pur accettando in astratto i risultati delle indagini peritali - la effettiva produzione dei danni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)