Sez. L, Sentenza n. 14849 del 03/08/2004 (Rv. 575185 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Dissenso dal parere del c.t.u. - Adeguata motivazione - Necessità - Dissenso del giudice d'Appello dal parere formulato dal c.t.u. in primo grado - Necessità di disporre una nuova consulenza - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO
Il giudice di merito, quando intenda discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, deve adeguatamente motivare le sue valutazioni ed i suoi apprezzamenti, e non può limitarsi alla mera affermazione di principi tecnici, di cui non sia indicata la fonte e non sia pertanto possibile verificare congruità ed esattezza; il giudice d'appello non è però tenuto ad uniformarsi alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico del giudice di primo grado né è tenuto ad effettuare una nuova consulenza, in caso di dissenso con le conclusioni cui questi è pervenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)