Sez. L, Sentenza n. 13023 del 13/05/2024 (Rv. 671197-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE INAIL | Azione di regresso - Lavoratore autonomo - Esperibilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE INAIL
Nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore autonomo, l'INAIL non può esperire l'azione di regresso, che presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o ad esso equiparabile, ma soltanto, in presenza di tutti i presupposti, la generale azione di surroga.
DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)