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Sez. 6, Sentenza n. 2426 del 28/06/1999 Cc. (dep. 15/10/1999) Rv. 214549 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO | Intervento del giudice - Condizioni - Presupposti.
Stato
decisa il 1999-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214549-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

A norma dell'art. 665 cod. proc. pen., il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di "curare" l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Spettano dunque a tale organo tutti gli adempimenti funzionali a tale scopo. Si ha invece l'intervento del giudice dell'esecuzione solo se si profili un "contrasto" in ordine all'esistenza o validità del titolo esecutivo ovvero a fatti capaci di modificarne gli estremi o i contenuti originari. Per quanto, dunque, non occorra, per tale intervento, la sussistenza in atto di una controversia sostanziale fra le parti, resta pur sempre necessario, all'uopo, l'insorgere dei presupposti concreti di una questione "controvertibile". (Nella specie, la Corte ha ritenuto che spetti al P.M., e non al giudice dell'esecuzione, verificare se il condannato ha versato alla parte civile la provvisionale cui era subordinata la concessione della sospensione condizionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)