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Sez. 1, Sentenza n. 852 del 11/02/1998 Cc. (dep. 04/04/1998) Rv. 210245 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO | Affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47-bis della legge n. 354 del 1975 - Procedimento - Istanza di sospensione dell'ordine di carcerazione in pendenza di esso - Doveri istituzionali del P.M. - Omissione - Rimedio esperibile.
Stato
decisa il 1998-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210245-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

Il pubblico ministero, nell'ambito delle sue autonome ed esclusive attribuzioni di organo che cura l'esecuzione in materia penale, è tenuto a compiere una sommaria delibazione dell'ammissibilità della domanda, al fine di evitare che la legalità ed effettività della pena vengano vanificate da richieste pretestuose e manifestamente carenti dei presupposti di legge. A tale scopo è anzitutto tenuto, per espressa previsione normativa, a verificare che non sia superato il limite di pena entro il quale è ammesso il beneficio (e, trattandosi di pene concorrenti, considerate come "unicum" in sede esecutiva, ad eseguirne il cumulo, ove non si sia già provveduto), nonché, per identità di "ratio", ad estendere il controllo agli altri presupposti di ammissibilità dell'istanza di affidamento e a tutte quelle altre situazioni che, nel procedimento di sorveglianza, sarebbero oggetto di delibazione sommaria da parte del Presidente del tribunale a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. Ove, pur essendovi tenuto, il P.M. non provveda a sospendere o far cessare l'esecuzione dell'ordine di carcerazione a seguito dell'istanza di affidamento in prova terapeutico, il richiedente può far valere eventuali doglianze mediante incidente di esecuzione, trattandosi di questione che investe il titolo esecutivo, sia pure limitatamente a un'ipotesi di transitoria inefficacia. E il giudice dell'esecuzione resta investito di un controllo limitato alla verifica del corretto esercizio del potere attribuito al P.M., sotto il duplice profilo dell'osservanza della sommaria valutazione di ammissibilità dell'istanza e dell'esattezza e congruenza delle ragioni poste a base del suo rigetto.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)