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Sez. L, Sentenza n. 606 del 01/02/1989 (Rv. 461683 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - RIFIUTO DEL LAVORATORE - DIMISSIONI - EQUIVALENZA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVATI DAL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO MOTIVATO COME DIMISSIONI - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E DEL RELATIVO RIFIUTO - OBBLIGO DEL GIUDICE - INAPPLICABILITÀ DEI PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 7 STATUTO LAVORATORI - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1989-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461683-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - RIFIUTO DEL LAVORATORE - DIMISSIONI - EQUIVALENZA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVATI DAL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO MOTIVATO COME DIMISSIONI - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E DEL RELATIVO RIFIUTO - OBBLIGO DEL GIUDICE - INAPPLICABILITÀ DEI PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 7 STATUTO LAVORATORI - PRESUPPOSTI.*

Il rifiuto del lavoratore di aderire al trasferimento disposto dal datore di lavoro può essere considerato equivalente alle dimissioni solo nell'ipotesi in cui il trasferimento stesso sia giustificato da ragioni tecniche, organizzative e produttive ai sensi dell'art. 13 della legge n. 300 del 1970; pertanto, il giudice del merito, investito di una domanda di risarcimento danni per licenziamento illegittimo motivato come dimissioni volontarie del lavoratore per il rifiuto del lavoratore di aderire al trasferimento, deve accertare la legittimità o meno di quest'ultimo e del relativo rifiuto, nonché l'effettiva portata del provvedimento con cui il datore di lavoro ha posto fine al rapporto, restando esclusa l'applicabilità dei primi tre commi dell'art. 7 della legge predetta in caso di legittimità del trasferimento, e quindi d'illegittimità del rifiuto di aderirvi da parte del lavoratore, nonché d'interpretazione del provvedimento del datore di lavoro, con il quale è stato posto termine al rapporto, come presa d'atto delle dimissioni del dipendente o comunque di equivalente atto di recesso di quest'ultimo. (V 2715/81, mass n 413480).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)