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Sez. L, Sentenza n. 1545 del 29/04/1976 (Rv. 380295 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - SENTENZA N 160 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RETROATTIVITA - ACCERTAMENTO DEL NUOVO LIMITE DI RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - DECORRENZA DELLA PENSIONE - DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PREDETTA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380295-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - SENTENZA N 160 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RETROATTIVITA - ACCERTAMENTO DEL NUOVO LIMITE DI RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - DECORRENZA DELLA PENSIONE - DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PREDETTA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

In tema di pensione di invalidita, poiche la declaratoria di parziale illegittimita costituzionale dell'art 10 primo comma del RDL 14 aprile 1939 n 636 (sentenza della Corte costituzionale n 160 del 6 luglio 1971) spiega retroattivamente efficacia sulle situazioni giuridiche non ancora esaurite e suscettibili di essere diversamente regolate, il giudice del merito che, accertata una riduzione della capacita di guadagno dell'assicurato a meno della meta, fin dall'epoca della domanda amministrativa, riconosca al medesimo il diritto alla pensione, in forza della sopravvenienza in corso di causa di detta declaratoria, deve far decorrere la pensione stessa dal primo giorno del mese successivo non alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, ma alla presentazione della domanda in via amministrativa. (V 57/73, mass nn 361814, 361815).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 62, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)