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Sez. 2, Sentenza n. 57 del 10/01/1973 (Rv. 361814 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RETROATTIVITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361814-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RETROATTIVITA - LIMITI.*

La disposizione dell'art 136 della Costituzione, per cui la norma dichiarata illegittima cessa di avere efficacia a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, va interpretata nel senso che la pronuncia di incostituzionalita mentre lascia salvi tutti gli effetti gia prodottisi in modo definitivo in base alla norma di legge dichiarata incostituzionale, spiega, invece, la sua efficacia sulle situazioni giuridiche non esaurite, perche ancora suscettibili di essere diversamente regolate e rende la norma dichiarata incostituzionale applicabile a tutti i rapporti controversi in Sede giudiziaria con la conseguenza che il giudice, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche di ufficio, deve tener conto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimita costituzionale nel pronunziarsi sul rapporto sottoposto alla sua decisione. (Conf 943/71, mass n 350869).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)