Sez. 1, Sentenza n. 493 del 22/01/1980 (Rv. 403880 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA - SEZIONE SPECIALE PER I TRIBUTI LOCALI - COMPOSIZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE RELATIVE NORME - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA - SEZIONE SPECIALE PER I TRIBUTI LOCALI - COMPOSIZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE RELATIVE NORME - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE.*
Le sentenze della Corte costituzionale dichiarative della incostituzionalita di un organo giurisdizionale non comportano l'inefficacia della fase processuale svoltasi dinanzi a tale organo, ove intervengano dopo la conclusione di essa, salvo che la relativa questione di legittimita costituzionale sia stata sollevata prima dell'esaurimento di detta fase. Pertanto e priva di Rilevanza la questione di legittimita costituzionale concernente le norme sulla composizione della Sezione speciale per i Tributi locali delle giunte provinciali amministrative, ove sia stata sollevata nel giudizio di Cassazione, e cioe dopo l'esaurimento della fase processuale svoltasi dinanzi al predetto organo giurisdizionale tributario. (Conf 3923/75, mass n 378183; (Conf 3820/74, mass n 372353).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 282 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 12/04/1945 num. 203 art. 1 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 12/04/1945 num. 203 art. 2, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)