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Sez. U, Sentenza n. 2464 del 09/04/1986 (Rv. 445558 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - PRONUNCE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - NOTIFICA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE PROFESSIONALE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - TERMINE.*
Stato
decisa il 1986-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445558-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - PRONUNCE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - NOTIFICA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE PROFESSIONALE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - TERMINE.*

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, contro le pronunce del consiglio nazionale forense, sia nella materia disciplinare, sia in quella di iscrizione e cancellazione dagli albi, deve essere notificato, a pena d'inammissibilità nell'unico termine all'uopo fissato dall'art. 56 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (con conseguente esclusione di ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio), anche al consiglio dell'ordine professionale che ha emesso il provvedimento impugnato dinanzi a detto consiglio nazionale cui spetta la qualità di parte necessaria del relativo procedimento. (Conf 7452/83, mass n 432069).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 35, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)