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Sez. U, Sentenza n. 4636 del 15/07/1988 (Rv. 459523 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - AVVERSO LE DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DECIDENTE ED AL P.G. PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - NECESSITÀ - SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459523-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - AVVERSO LE DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DECIDENTE ED AL P.G. PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - NECESSITÀ - SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITÀ.*

Il ricorso contro le decisioni del consiglio nazionale forense in materia disciplinare deve essere notificato, nell'unico termine all'uopo stabilito (artt. 56 R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 R.d. 22 gennaio 1934 n. 37), sia al consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento impugnato che al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nella loro qualità di contraddittori necessari, restando esclusa ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio. (Conf 5825/86, mass n 448240; (Conf 2465/86; (Conf 2464/86, mass n 445558).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)