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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020 (Rv. 656455 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Somministrazione di energia elettrica - Misurazione dei consumi mediante contatore - Contestazione dei consumi - Ripartizione degli oneri probatori.
Stato
decisa il 2020-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656455-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)