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Sez. 2, Sentenza n. 1048 del 24/03/1976 (Rv. 379718 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - PROCEDIMENTO - UNIFICAZIONE DELLE FASI CAUTELARI E DI MERITO - MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE - RILEVANZA PER LE SPESE GIUDIZIALI - PRONUNZIA DI ACCOGLIMENTO DELLA DENUNZIA - CONDIZIONI - PROVA DEL PERICOLO DI DANNO - SUFFICIENZA - MANCANZA DI GRAVITA DEL PERICOLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379718-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - PROCEDIMENTO - UNIFICAZIONE DELLE FASI CAUTELARI E DI MERITO - MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE - RILEVANZA PER LE SPESE GIUDIZIALI - PRONUNZIA DI ACCOGLIMENTO DELLA DENUNZIA - CONDIZIONI - PROVA DEL PERICOLO DI DANNO - SUFFICIENZA - MANCANZA DI GRAVITA DEL PERICOLO - IRRILEVANZA.*

Poiche nel procedimento di denunzia di danno temuto, la fase cautelare e quella successiva di merito possono essere unificate, sino alla soppressione della prima, la Mancanza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare puo aver rilievo soltanto ai fini delle spese processuali, ma non rende inammissibile la fase di merito. Ne consegue che l'assenza del requisito della gravita del pericolo di danno richiesto dall'art 1172 cod civ non preclude l'emanazione della pronunzia di merito, essendo sufficiente per l'accoglimento della domanda diretta all'eliminazione del danno, soltanto la prova dell'esistenza di questo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)