Sez. 1, Sentenza n. 814 del 19/01/2016 (Rv. 638394 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Esecutività dello stato passivo - Successiva rinuncia di un creditore ammesso - Possibilità di insinuazione tardiva del medesimo credito - Sussistenza - Fondamento - Anche da parte del cessionario.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
La rinuncia all'ammissione al passivo da parte del creditore ivi già ammesso non incide sul diritto di credito azionato, sicché non preclude la possibilità di far valere nuovamente, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione in via tardiva, il diritto sostanziale già dedotto, anche da parte di chi, nelle more, se ne sia reso cessionario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 310, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 115, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)