Sez. 1, Sentenza n. 9616 del 25/09/1998 (Rv. 519175 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Rinunzia alla domanda di insinuazione tardiva - Conseguenze - Estinzione del relativo procedimento e non riproponibilità dell'istanza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE
La rinunzia da parte del creditore alla domanda di insinuazione tardiva al passivo fallimentare comporta l'estinzione del relativo procedimento e la non riproponibilità dell'istanza, in virtù della previsione di cui all'art. 98 legge fall. (secondo il quale l'opposizione allo stato passivo si reputa abbandonata in caso di mancata costituzione del creditore), norma richiamata dall'art. 101 legge fall., giacché, tenuto conto della finalità perseguita dal legislatore con la suddetta previsione (assicurare speditezza alla procedura concorsuale eliminando incertezze e ritardi, connessi alla condotta "inattiva" della parte), devono ritenersi equiparabili, "quoad effectum", la mancata costituzione e la rinunzia agli atti del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)