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Sez. 3, Sentenza n. 1218 del 23/01/2006 (Rv. 588103 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Eccezione di litispendenza - Prova della esistenza e persistenza, fino all'udienza di discussione, delle condizioni fissate dall'art. 39 cod. proc. civ. - Onere della parte eccipiente - Sussistenza - Giudizio di legittimità - Inclusione.
Stato
decisa il 2006-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588103-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

La parte che eccepisce la litispendenza ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza, ma anche la persistenza, fino all'udienza di discussione, pur nella fase del giudizio di legittimità, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 cod. proc. civ., perché la questione deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, e dunque avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)