diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7478 del 31/03/2011 (Rv. 617344 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Nozione - Eccezione di litispendenza - Prova della esistenza e persistenza, fino all'udienza di discussione, delle condizioni fissate dall'art. 39 cod. proc. civ. - Onere della parte eccipiente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617344-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

La litispendenza postula la contemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi, e la relativa questione - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della decisione, restando onere della parte che la eccepisce di produrre i documenti necessari per la verifica della persistenza della dedotta situazione sino all'udienza di discussione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)