Sez. L, Sentenza n. 6293 del 10/07/1996 (Rv. 498472 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Comportamenti tenuti dal lavoratore nella sua vita privata - Irrilevanza - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
I comportamenti del lavoratore nella sua vita privata sono estranei all'esecuzione della prestazione lavorativa e quindi sono normalmente irrilevanti ai fini della lesione del rapporto fiduciario, che costituisce giusta causa di licenziamento, a meno che, per la loro gravità e natura, siano tali da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)