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Sez. T, Ordinanza n. 4753 del 24/02/2025 (Rv. 674119-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Imprese riunite in ATI - Contratto di appalto di opere pubbliche - Esecuzione - Unitario soggetto giuridico - Esclusione - Detrazione IVA su fatture emesse da associata alla mandataria per lavori in favore della committente - Requisito della inerenza all'attività di impresa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674119-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

L'associazione temporanea di imprese (ATI), costituita per l'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, non dà luogo alla creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica né comporta l'unificazione dell'attività di esecuzione dell'appalto, di talché non spetta la detrazione, ai fini IVA, sulle fatture emesse dalla associata alla mandataria per i lavori eseguiti in favore della committente, in difetto della prova circa l'inerenza dei costi per lo svolgimento di detta attività di impresa.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)