Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 182 del 1991
Massime (2)
Massima n. 17197
- Processo penale
- Imputato minorenne
- Applicazione di misura di sicurezza
- Presupposti limitativi
- Lamentata modificazione di carattere sostanziale della normativa
- Conseguente eccesso di delega
- Impugnativa di norma concernente l'applicazione definitiva della misura di sicurezza, in procedimento vertente sull'applicazione provvisoria
- Irrilevanza della questione
- Inammissibilità.
Leggi la massima
L'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, riguarda l'applicazione in via definitiva, con sentenza dibattimentale di assoluzione o di condanna, della misura di sicurezza, e non trova quindi applicazione in un processo il cui oggetto - come nel caso di specie - è l'accertamento della pericolosità del minore al fine dell'applicazione provvisoria della stessa. (Inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.).
Norme impugnate
- art. 39 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
Parametri
- art. 76 Cost.
Massima n. 17198
- Processo penale
- Procedimento a carico di minore
- Misure di sicurezza
- Applicazione in via provvisoria
- Presupposti
- Accertamento di una spiccata pericolosità sociale
- Ritenuto eccesso di delega
- Insussistenza
- Sistema adeguato alla evoluzione giurisprudenziale e legislativa in tema di pericolosità presunta, alle esigenze educative ed alla finalità di recupero del minore
- Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Nel richiedere quale presupposto per l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza nei confronti dell'imputato minorenne, oltre alle condizioni di cui all'art. 224 del codice penale, anche il concreto pericolo - per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato - " che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata", l'art. 37, secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, è conforme ai principi della delega legislativa: sia a quelli posti, con riferimento specifico all'imputato minorenne, dall'art. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, riguardo alle "modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalla esigenza della sua educazione", e in particolare, al punto e), circa il "dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale", sia alla direttiva n. 96 dell'art. 2 della stessa legge di delegazione, che, essendo uno dei "principi del nuovo processo penale" cui fa richiamo il citato art. 3, vincola il legislatore delegato anche riguardo al processo minorile - imponendo anche per questo un "giudizio di effettiva pericolosità ove questa debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca delle misure di sicurezza". La norma impugnata, inoltre, non soltanto non contraddice il quadro normativo descritto dal codice penale, ma si pone nelle prospettive aperte dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di pericolosità presunta e di valutazione della capacità dell'imputato minorenne, quale espressione del principio di tutela del minore ex art. 31 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, in riferimento all'art. 76 Cost.). - Riguardo alle esigenze di "prognosi individualizzate in ordine alle prospettive di recupero del minore deviante": S. n. 46/1978. - Sul principio di tutela del minore ex art. 31 Cost.: S. n. 128/1987.
Norme impugnate
- art. 37, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
Parametri
- art. 76 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, secondo comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 25 giuno 1990 dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna nel procedimento penale a carico di Caravello Pietro, iscritta al n. 637 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto in fatto
punto 1
Nel corso di procedimento penale a carico di un minore nei confronti del quale il Pubblico Ministero aveva richiesto l'applicazione in via provvisoria di una misura di sicurezza, il Tribunale per i minorenni di Bologna, con ordinanza emessa in data 25 giugno 1990, ha sollevato, in relazione all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, secondo comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).
Il giudice a quo osserva che i fatti per i quali si procede ed il comportamento contestato all'imputato - oltre ai reati di furto aggravato e guida senza patente, specificamente l'incendio di un cassonetto della nettezza urbana - rientrano nella normale delinquenza minorile e non denotano quella proclività ad attentare alla "sicurezza collettiva" richiesta dalla legge per l'applicazione della misura. Ciò motiverebbe il rigetto della richiesta del Pubblico Ministero".
Tuttavia, secondo il Tribunale, la circostanza che le norme impugnate abbiano circoscritto la possibilità di ricorrere alle misure di sicurezza (non essendo più sufficiente la tradizionale pericolosità sociale, ma richiedendosi la più accentuata tendenza ad attentare alla sicurezza collettiva) rappresenterebbe uno "sconfinamento" rispetto ai poteri conferiti dalla delega.
In proposito l'art. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, pur contenendo, con riguardo al processo minorile, la previsione di adeguamento ed integrazione dei princip/' generali del nuovo processo, non contemplerebbe le misure di sicurezza.
punto 2
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione in ragione dell'ampiezza della delega, da intendersi estesa a tutti gli istituti suscettibili di applicazione nel processo.
A parere dell'Autorità intervenuta, le norme impugnate rispondono all'esigenza di rendere espliciti i parametri di valutazione della pericolosità, nonché di armonizzare la disciplina delle misure di sicurezza con altri istituti analoghi.
Considerato in diritto
punto 1
Sono impugnati gli artt. 37, secondo comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), concernenti, rispettivamente, l'applicazione provvisoria e quella disposta nel dibattimento delle misure di sicurezza a carico degli imputati minorenni.
Secondo il Tribunale rimettente l'aver circoscritto a ben delimitate ipotesi i presupposti per tale applicazione concreterebbe una modificazione di carattere sostanziale e non già soltanto processuale della normativa, con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione, per l'asserito eccesso dall'ambito della delega di cui all'art. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale).
punto 2
La questione concerne quindi due ben distinti profili, ma soltanto il primo di questi viene in evidenza nel giudizio a quo, il cui oggetto è l'accertamento della pericolosità del minore al fine dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza. A tale giudizio il Tribunale è chiamato per effetto della trasmissione degli atti disposta dal giudice delle indagini preliminari - ex art. 37, terzo comma, della legge n. 448 del 1988 - dopo che questi, con decreto di archiviazione del procedimento penale ha contestualmente respinto la richiesta di misura di sicurezza in via provvisoria formulata dal Pubblico Ministero.
È evidente quindi come il tema dell'applicazione in via definitiva, prevista cioè con sentenza dibattimentale di assoluzione o di condanna, sia estraneo alla fattispecie di rinvio e come la relativa questione - risultando irrilevante - vada dichiarata inammissibile.
punto 3
Non fondata è invece la questione concernente il denunciato eccesso di delega nella individuazione dei presupposti della misura di sicurezza, ai fini dell'applicazione provvisoria.
La direttiva di cui al n. 96 dell'art. 2 della legge di delegazione impone un "giudizio di effettiva pericolosità ove questa debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca delle misure di sicurezza". Con riferimento specifico all'imputato minorenne, il Governo è altresì delegato - ex art. 3 della legge citata - a porre una disciplina "secondo i princip/' generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalla esigenza della sua educazione". Ancor più in particolare, la medesima norma individua al punto e), tra i princip/' informatori del processo, il "dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale".
Il sistema risultante dalla legge 22 settembre 1988, n. 448 appare, in subiecta materia, pienamente informato ai princip/' della delega: il momento processuale nel quale, necessariamente, si realizza l'applicazione della misura di sicurezza è adeguato alle esigenze educative ed alle finalità di recupero sociale che connotano la specificità minorile. L'istituto della misura di sicurezza viene rapportato a tali istanze fondamentali attraverso un'accentuazione del carattere giurisdizionale del procedimento, in tutti i passaggi descritti dall'art. 37 e, per di più, con il richiamo espresso al procedimento di sorveglianza. Ma tale funzionalizzazione dei meccanismi processuali alla personalità del minore si coglie ancor meglio nella valutazione della pericolosità.
In tale fase, quale presupposto per l'applicazione della misura è richiesto, oltre alle condizioni di cui all'art. 224 del codice penale, anche il concreto pericolo - per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato - "che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata".
Tutto ciò non soltanto non contraddice il quadro normativo descritto dal codice penale, ma si pone in quella prospettiva evolutiva che, a seguito dell'ampia giurisprudenza di questa Corte in tema di pericolosità presunta, aveva condotto all'emanazione dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 con l'imposizione dell'effettivo accertamento della pericolosità.
Il collegamento finalistico tra l'accertamento della personalità del minore e la decisione da assumere, reso esplicito dall'art. 9 della citata legge n. 448 del 1988 e di cui la norma impugnata è uno dei casi, partecipa della complessiva aspirazione rieducativa del processo. È il sistema nel suo insieme ad appagare quelle esigenze di "prognosi (.. .. ..) individualizzate in ordine alle prospettive di recupero del minore deviante" già avvertite da questa Corte fin dalla sentenza n. 46 del 1978 ed inscrivibili nel più ampio ambito del diritto alla valutazione della stessa capacità dell'imputato minorenne, quale espressione del principio di tutela del minore ex art. 31 della Costituzione, affermato nella sentenza n. 128 del 1987.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze