diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7603 del 14/10/1987 (Rv. 455521 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL BANCO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 111 IN TEMA DI POTERE DEL BANCO DI VARIARE UNILATERALMENTE IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI PROPRI EX DIPENDENTI.*
Stato
decisa il 1987-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455521-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL BANCO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 111 IN TEMA DI POTERE DEL BANCO DI VARIARE UNILATERALMENTE IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI PROPRI EX DIPENDENTI.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di Disposizioni regolamentari del Banco di Napoli, aventi natura contrattuale, è censurabile, in Sede di legittimità, per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva ritenuto che l'art. 111 del regolamento per il personale del Banco fosse idoneo a conferire all'istituto il potere di variare unilateralmente il trattamento pensionistico dei propri ex dipendenti e che la delibera del 17 gennaio 1983, reintroducendo, dopo l'abrogazione dell'art. 108 dello stesso regolamento attuata con delibera del 28 dicembre 1978, un sistema di adeguamento delle pensioni - meno favorevole di quello abrogato - al variare delle retribuzioni dei dipendenti in servizio, ne avesse legittimamente subordinato l'applicabilità, ai dipendenti anteriormente pensionati, alla condizione della rinuncia dei medesimi ad ogni rivendicazione connessa all'abrogazione del citato art. 108. Tale decisione è stata censurata dalla S.C., in particolare per aver valutato il detto art. 111 senza coordinarlo adeguatamente con l'art. 89 dello stesso regolamento, escludendone quindi il carattere procedimentale, e per non aver adeguatamente considerato il comportamento delle parti sindacali successivo alla delibera del 1978). (Conf 3653/87, mass n 452588).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)