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Sez. L, Sentenza n. 3653 del 11/04/1987 (Rv. 452588 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA DEL PERSONALE ATTUATA PER MEZZO DI REGOLAMENTO - NATURA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL REGOLAMENTO DEL 1975 SULLA POSSIBILITÀ DELL'ISTITUTO DI VARIARE UNILATERALMENTE IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI PROPRI EX DIPENDENTI.*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452588-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA DEL PERSONALE ATTUATA PER MEZZO DI REGOLAMENTO - NATURA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL REGOLAMENTO DEL 1975 SULLA POSSIBILITÀ DELL'ISTITUTO DI VARIARE UNILATERALMENTE IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI PROPRI EX DIPENDENTI.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di Disposizioni regolamentari del Banco di Napoli, aventi natura contrattuale, è censurabile, in Sede di legittimità, per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - che, interpretando l'art. 111 del regolamento per il personale del Banco del 22 gennaio 1975, aveva considerato tale disposizione idonea a conferire all'istituto il potere di variare unilateralmente il trattamento pensionistico dei propri ex dipendenti - è stata dalla S.C. censurata, in particolare, per aver valutato detta clausola senza coordinarla adeguatamente con l'art. 89 dello stesso regolamento, escludendo quindi apoditticamente il carattere formale e procedimentale delle due Disposizioni - spiegabile con la necessità di formalizzare in regolari deliberazioni dei competenti organi le pattuizioni raggiunte dalle parti in Sede di contrattazione collettiva - e per non aver adeguatamente considerato il comportamento delle parti contemporaneo e successivo alla delibera del 28 dicembre 1978, con la quale il consiglio di amministrazione dell'ente aveva soppresso l'art. 108 dello stesso regolamento, concernente la corrispondenza del trattamento pensionistico al variare delle retribuzioni dei dipendenti in servizio). (V 3614/84, mass n 435613; (Conf 971/85, mass n 439123; (Conf 873/82, mass n 418718).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)