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Sez. 3, Sentenza n. 6102 del 19/12/1978 (Rv. 395920 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - TRASPORTI CUMULATIVI - TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA ESEGUITO DA VETTORI SUCCESSIVI - DISCIPLINA - ART 34 DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 MAGGIO 1956 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1978-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395920-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - TRASPORTI CUMULATIVI - TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA ESEGUITO DA VETTORI SUCCESSIVI - DISCIPLINA - ART 34 DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 MAGGIO 1956 - PORTATA.*

L'art 34 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, disciplinante i contratti di trasporto internazionale di merci su strada - secondo cui "se un trasporto regolato da un unico contratto e eseguito da vettori successivi, ciascuno di essi assume la responsabilita dell'esecuzione dell'intero trasporto, poiche in tal caso il secondo vettore e tutti gli altri che seguono, per la loro accettazione della merce e della lettera di vettura, diventano parti del contratto alle condizioni della lettera di vettura" - configura un contratto di trasporto cumulativo, in cui piu vettori sono obbligati insieme verso il mittente, curando ciascuno il trasporto per un tratto di percorso. Il riferimento della citata norma alla lettera di vettura indica che l'adesione dei successivi vettori al trasporto cumulativo deve avvenire non solo con il fatto (di per se equivoco, in quanto riscontrabile anche nel subtrasporto e nel trasporto con rispedizione) dell'accettazione della merce, ma con una dichiarazione di volonta diretta al mittente. L'art 4 convenzione, poi, secondo cui l'assenza, l'irregolarita o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano la validita del contratto di trasporto, indica solo che la lettera non e richiesta ne ad substantiam ne ad probationem, ma non esclude la necessita della dichiarazione di volonta, che dev'essere ricevuta dal mittente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1699, Cod. Civ. art. 1700, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 4, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)