Sez. 3, Sentenza n. 6272 del 26/11/1980 (Rv. 410008 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - DI MERCI SU STRADA - CONVENZIONE DI GINEVRA 19 MAGGIO 1956 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - DI MERCI SU STRADA - CONVENZIONE DI GINEVRA 19 MAGGIO 1956 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
La normativa speciale contenuta nella convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960 n 1621) non va obbligatoriamente applicata ai trasporti internazionali, poiche la sua applicabilita in concreto, rimessa alla disponibilita delle parti del contratto, e condizionata ad una Determinazione di volonta delle medesime, che puo essere manifestata dall'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione di cui all'art 6, paragrafo primo, lettera k o, in Mancanza di detta lettera, dalla disciplina negoziale verbalmente stipulata, provabile, a tali effetti, con qualsiasi mezzo normalmente consentito. La facoltativita di tale normativa non e esclusa dagli artt 1 e 41 della citata convenzione, giacche, mentre la prima norma - prevedendo una disciplina uniforme dei contratti di trasporto su strada allorche i luoghi di caricamento e destinazione delle merci si trovino in stati diversi - delimita l'oggetto del trattato, la seconda norma, sancendo la nullita di ogni clausola che deroghi alla disciplina stabilita dalla convenzione, presuppone che a questa le parti abbiano impresso forza cogente nella regolamentazione del contratto, manifestando la volonta di assoggettarvisi. (V 6102/78, mass n 395920; (Conf 1034/78, mass n 390378, sulla prima parte; (Conf 3983/75, mass n 378271).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 1, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 6, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 41, Legge 06/12/1960 num. 1621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)