diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9349 del 11/06/2003 (Rv. 564135 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Mancata costituzione dell'istante nel termine - Conseguenze - Decadenza - Mancata o tardiva notificazione al curatore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Conseguenze - Nullità - Costituzione in giudizio del curatore - Efficacia sanante ex art. 156 cod. proc. civ. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564135-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

In tema di insinuazione tardiva al passivo fallimentare, mentre alla mancata costituzione dell'istante nel termine prescritto segue ineluttabilmente, stante il richiamo dell'art. 101 della legge fallimentare al precedente art. 98, la decadenza dalla possibilità di riproporre la domanda, la mancanza o la tardività della notificazione al curatore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, essendo tale notificazione esclusivamente funzionale all'instaurazione del contraddittorio, resta sanata nel caso di comparizione del curatore all'udienza e di svolgimento da parte sua dell'attività cui la notificazione è strumentale, in applicazione del principio generale di cui all'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., secondo il quale nessuna nullità può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)