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Sez. 1, Sentenza n. 1763 del 03/03/1999 (Rv. 523776 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Mancata costituzione nel termine - Decadenza - Fondamento - Rinvio dell'art. 101 legge fallimentare all'art. 98, terzo comma, della stessa legge - Computo del termine con riferimento alla udienza fissata nel decreto del giudice delegato, non a quella di rinvio d'ufficio o di effettiva trattazione - Costituzione in giudizio del curatore - Rilevanza ai fini della sanatoria della inosservanza del termine stabilito per la notificazione - Configurabilità - Ai fini della sanatoria della inosservanza dell'autonomo termine imposto per la iscrizione a ruolo - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523776-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

In tema di insinuazione tardiva al passivo, la mancata costituzione nel termine di cinque giorni dalla udienza fissata dal giudice delegato - e non da quella di eventuale rinvio d'ufficio o di effettiva trattazione della causa - comporta la decadenza dell'istante dalla possibilità di riproporre la domanda, da ritenersi abbandonata. Nè può assumere efficacia sanante la costituzione in giudizio del curatore, la quale potrebbe ritenersi rilevante ai fini della sanatoria dell'inosservanza del termine stabilito per la notificazione - la cui finalità consiste nella instaurazione del contraddittorio tra le parti - in virtù del principio per cui nessuna nullità processuale può essere dichiarata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ma non anche ai fini della sanatoria dell'inosservanza del diverso, ed autonomamente rilevante, termine imposto per la iscrizione a ruolo, il cui scopo non è identificabile con quello cui è preordinata la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)