Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19471 del 09/11/2012 (Rv. 624299 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Sentenza - Vizi processuali - Deducibilità in un diverso processo - Da parte del contumace - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
Solo nell'ambito del medesimo processo (e delle diverse fasi di impugnazione) è consentito dedurre errori, nullità, illegittimità o irregolarità in esso verificatesi, ed ove tali deduzioni intervengano in un diverso processo il giudice adito non ha il potere di rilevare, dichiarare e/o correggere gli eventuali errori o le nullità ed illegittimità dell'altro processo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse della parte alla relativa proposizione; questo principio non subisce eccezione neanche nell'ipotesi in cui la parte contumace non abbia avuto conoscenza del processo per la nullità di citazioni o notificazioni e siano decorsi i termini di impugnazione, poiché anche in tale caso deve sempre essere impugnata la sentenza emessa nel processo in cui si siano verificate le nullità che la medesima parte intende denunciare, deducendo la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. (nella specie l'irritualità della notifica dell'avviso di trattazione e della sentenza relativa erano stati dedotti nel separato giudizio promosso avverso l'avviso di liquidazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)