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Sez. U, Sentenza n. 20888 del 27/09/2006 (Rv. 592794 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Pluralità di addebiti - Pendenza di procedimento penale in riferimento ad alcuni dei fatti contestati - Sospensione del procedimento disciplinare soltanto.
Stato
decisa il 2006-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592794-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

E manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui non prevede, nel caso in cui si proceda disciplinarmente a carico di un magistrato per una pluralità di fatti, l'obbligo della sospensione del procedimento disciplinare per tutti gli addebiti contestati, in pendenza del procedimento penale avente ad oggetto fatti relativi soltanto ad alcuni dei capi d'incolpazione: la simultanea contestazione di diverse incolpazioni nell'ambito di un unico procedimento a carico della stessa persona rappresenta infatti una circostanza meramente accidentale, dovuta al fatto che dalla stessa indagine sono emersi più comportamenti di rilevanza disciplinare, che non fa perdere a ciascuno dei capi la propria autonomia, ove non sussistano ragioni di connessione oggettiva, con la conseguenza che la sentenza penale resa in relazione soltanto ad alcuni dei fatti contestati in sede disciplinare non può spiegare efficacia di giudicato in relazione ai capi che non costituiscono oggetto del procedimento penale. Pertanto, l'irrogazione delle sanzioni può ben avvenire separatamente, senza che si configuri un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al procedimento penale, in ragione dell'inapplicabilità in sede disciplinare dell'istituto della continuazione, né una violazione del diritto di difesa, la garanzia del quale non esige che le modalità e l'ampiezza della tutela giurisdizionale siano identiche in ogni procedimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 28, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)