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Sez. U, Sentenza n. 17935 del 01/07/2008 (Rv. 603933 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Art. 415 bis cod. proc. pen. (avviso di conclusione delle indagini preliminari) - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2008-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603933-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati non trova applicazione l'art. 415 "bis" cod. proc. pen., che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, posto che la fase della chiusura delle indagini trova una sua specifica e diversa disciplina nell'art. 17 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, che non prevede tale adempimento e che sono, comunque, assicurate adeguate garanzie di difesa attraverso la comunicazione dell'inizio del procedimento (art. 15 dello stesso decreto). È, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 17 citato, nella parte in cui non dispone che il P.G. presso la Corte di cassazione debba inviare all'incolpato e al difensore l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all'art. 415bis cod. proc. pen., prima di presentare al Cons. Sup. Magistratura la richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)