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Sez. 1, Sentenza n. 13364 del 07/06/2007 (Rv. 600023 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Straniero in stato di detenzione - Permesso di soggiorno - Richiesta di rinnovo non tempestiva - Espulsione dello straniero - Automaticità della sanzione - Esclusione - Presupposti - Limiti.
Stato
decisa il 2007-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600023-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno da parte dello straniero in stato di detenzione, nel caso di presentazione della domanda oltre il termine di cui all'art. 13, secondo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, solo la ricezione di detta domanda impedisce al Prefetto la espulsione automatica, imponendogli di valutare le ragioni del ritardo ed il merito della stessa, mentre è escluso un obbligo di detta Autorità di valutare la domanda tardiva nella ipotesi in cui essa, pur presentata presso la direzione della casa circondariale prima della adozione del provvedimento espulsivo, sia stata ricevuta dal Prefetto dopo che lo stesso abbia già esercitato il potere di espulsione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)