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Sez. 1, Sentenza n. 8532 del 22/04/2005 (Rv. 580490 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno - Richiesta di rinnovo - Tardività - Forza maggiore - Previsione per la sola prima domanda di permesso di soggiorno - Applicabilità anche in caso di richiesta di rinnovo - Configurabilità - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2005-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580490-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

L'art. 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel prevedere che il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere negato quando non ricorrono i requisiti richiesti per l'ingresso o il soggiorno del cittadino straniero nel territorio dello Stato, non consente, in mancanza di una espressa sanzione di irricevibilità della domanda presentata fuori termine, di negare il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base della mera tardività della richiesta e senza alcuna valutazione delle cause di forza maggiore prospettate dall'interessato, in quanto la forza maggiore, intesa quale causa idonea a legittimare comportamenti altrimenti vietati e quindi ad eliminare gli effetti pregiudizievoli da essi derivanti, prevista dall'art. 13, comma secondo, lettera b), del citato D.Lgs. n. 286 del 1998, per la sola ipotesi della prima domanda di permesso di soggiorno, costituisce principio generale dell'ordinamento, che opera indipendentemente da specifiche previsioni in tal senso, con l'unico limite delle preclusioni procedimentali che si siano verificate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)