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Sez. L, Sentenza n. 9940 del 24/09/1991 (Rv. 473984 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Perdita per assenza alla visita di controllo - Limiti - Giustificazione dell'assenza per forza maggiore o indifferibilità della presenza personale dell'assicurato - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473984-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità

Ai fini dell'applicazione della sanzione della perdita del trattamento economico di malattia prevista dall'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito con la legge n. 638, l'assenza alla visita di controllo può essere giustificata, oltre che nel caso di forza maggiore, in ogni situazione che abbia reso indifferibile la presenza personale dell'assicurato, come nel caso di concomitanti visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri che gli stessi non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità. (La decisione dei giudici di merito, confermata dalla S.C., ha ritenuto giustificata l'assenza dovuta a visita medica, anche se l'orario di apertura dello studio del sanitario non coincideva con detta fascia oraria, in relazione alla impossibilità per l'assicurato di essere ricevuto ad un'ora precisa).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)