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Sez. L, Sentenza n. 6872 del 21/11/1986 (Rv. 448972 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - NEL SETTORE DELL'EDILIZIA - TEMPORANEITÀ DELLA SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448972-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - NEL SETTORE DELL'EDILIZIA - TEMPORANEITÀ DELLA SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In materia di interventi della cassa integrazione guadagni nel settore dell'edilizia, la temporaneità della sospensione (o riduzione) dell'attività aziendale - la quale va accertata con un giudizio ex ante - presuppone la prevedibilità della ripresa a breve termine dei lavori, in relazione ai motivi che ne hanno determinato la sospensione, e l'accertamento positivo o negativo, compiuto al riguardo dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se correttamente ed esaurientemente motivato. (Conf 6750/82, mass n 424390).*

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 77 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)