Sez. L, Sentenza n. 6760 del 10/12/1982 (Rv. 424390 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SETTORE DELL'EDILIZIA - TEMPORANEITÀ DELLA SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SETTORE DELL'EDILIZIA - TEMPORANEITÀ DELLA SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
In materia di interventi della cassa integrazione guadagni nel settore dell'edilizia, la temporaneità della sospensione (o riduzione) dell'attività aziendale - la quale va accertata con un giudizio ex ante- presuppone la prevedibilità della ripresa a breve termine dei lavori, in relazione ai motivi che ne hanno determinato la sospensione, e l'accertamento positivo o negativo, compiuto al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se correttamente ed esaurientemente motivato. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto oggettivamente incerta non solo la data ma anche la stessa possibilità di ripresa dei lavori, sospesi per la mancata espropriazione dei fondi interessati dall'esecuzione dei lavori stessi).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 6, Legge 03/02/1963 num. 77 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 427 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)