Sez. 1, Sentenza n. 32304 del 03/07/2003 Cc. (dep. 31/07/2003) Rv. 225120 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - SPESE PROCESSUALI | Recupero delle spese anticipate dallo Stato - Titolo - Sentenza di condanna - Mancanza di specifica statuizione di condanna alle spese - Irrilevanza.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - SPESE PROCESSUALI
La validità della sentenza di condanna come solo ed unico titolo sulla base del quale l'amministrazione giudiziaria può agire per il recupero delle spese di giustizia non viene meno nell'eventualità che la medesima sentenza non contenga la espressa statuizione della condanna alle spese, giacché una tale mancanza è rimediabile, ai sensi dell'art. 535, comma quarto, cod. proc. pen., mediante ricorso alla procedura della correzione degli errori materiali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 691 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 691 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)