Sez. 4, Ordinanza n. 2751 del 13/11/1996 Cc. (dep. 13/12/1996) Rv. 206323 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Titolo per l'esercizio dell'azione di recupero - Competenza del giudice dell'esecuzione penale - Ammontare di singole spese - Opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. - Competenza del giudice dell'esecuzione civile.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE
In tema di recupero delle spese processuali, le questioni rientranti nella competenza del giudice dell'esecuzione penale, ai sensi dell'art. 695 cod. proc. pen., sono quelle che attengono alla esistenza, validità e sufficienza del titolo (sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali) e non alla fondatezza di una delle voci - quale l'imposta di registro per la sentenza di primo grado - della natura redatta dall'ufficio del campione penale, per cui resta salva la delibazione nella sede propria dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 695, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 695, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)