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Sez. 3, Sentenza n. 6875 del 23/05/1997 Ud. (dep. 14/07/1997) Rv. 208435 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Parte civile - Violazione delle prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici - Norme non integrative del codice civile - Conseguenze: risarcimento del danno - Limiti.
Stato
decisa il 1997-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208435-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di corruzione abusiva per totale difformità dalla concessione, la lesione dei diritti soggettivi della parte civile costituita, derivante dalla violazione delle prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici è rilevante anche se essa concerne norme non integrative del codice civile in materia di distanze. In tal caso, però, va distinta la possibilità di richiedere la riduzione in pristino ovvero soltanto il risarcimento del danno. Un aumento di volumetria ed una diversa utilizzazione dell'opera possono comportare una diminuzione di amenità del luogo a causa dell'aumento della rumorosità, dell'inquinamento atmosferico, del traffico e di ogni altro fenomeno collegato alla possibilità di maggiore utilizzazione (nella specie il doppio di superficie di un esercizio commerciale). In tal caso, poiché manca un asservimento "de facto" del fondo del vicino - come avviene, invece, nella disciplina delle distanze - occorre fornire la prova della potenziale esistenza di un danno ed una dimostrazione precisa e rigorosa della sua entità oggettiva sotto il profili innanzi evidenziati (comodità, tranquillità ed altro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)