Sez. 6, Sentenza n. 4239 del 16/12/1999 Cc. (dep. 28/02/2000) Rv. 216509 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - Impugnativa del provvedimento di revoca o di modifica - Mezzo esperibile: è l'appello - Ragione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
Il provvedimento col quale il tribunale, ex art. 7 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, decide sull'istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è impugnabile esclusivamente mediante il ricorso in appello e, solo all'esito della decisione su questo, è esperibile il ricorso per cassazione. Mancando, infatti, ogni specifica disciplina nel citato art. 7, non può che farsi riferimento, per ragioni sistematiche, alla disciplina dettata dalla stessa l. n. 1423/1956 in tema di impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)