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Sez. 2, Sentenza n. 1143 del 24/02/1982 (Rv. 419023 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI - APPREZZAMENTI DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419023-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI - APPREZZAMENTI DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La valutazione delle risultanze di causa in riferimento alla prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testimoni e sulla maggiore credibilità di alcuni rispetto ad altri, come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto, riservati, come tali, al prudente criterio discrezionale del giudice del merito ed insindacabili in Sede di legittimità, se correttamente e coerentemente motivati.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)