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Sez. 2, Sentenza n. 1496 del 26/02/1983 (Rv. 426325 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426325-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La valutazione sull'attendibilità dei testi e sulla Rilevanza delle singole deposizioni a confronto di altre risultanze processuali è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito che, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza che, peraltro, egli sia tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive delle parti, essendo sufficiente che dalla motivazione della sentenza risulti che quel convincimento è fondato sulla valutazione di tutte le risultanze processuali. (Conf 2192/82, mass n 420061; (Conf 1143/82, mass n 419023; (Conf 950/82, mass n 418811; (Conf 683/82, mass n 418471).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)