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Sez. 3, Sentenza n. 3132 del 27/02/1996 Ud. (dep. 27/03/1996) Rv. 205003 - 01

Caccia - In genere | Divieto di caccia nelle zone soggette a vincolo ex artt. 11 e 22 legge 6 dicembre 1991 n. 394 - Immediata efficacia alla scadenza del termine annuale fissato dall'art. 28 della stessa legge - Regioni a statuto speciale - Regione Sicilia - Applicazione del divieto - Legittimità - Illecito penale - Sussistenza - Fattispecie: caccia all'interno della zona D) del parco naturale dell'Etna.
Stato
decisa il 1996-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205003-01

Caccia - In genere

In materia di caccia è immediata applicabile su tutto il territorio nazionale il divieto di caccia nelle aree dei parchi sancito dagli artt. 11 e 22 dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 una volta scaduto il termine di un anno concesso dalla legge alle regioni per adeguare la loro legislazione ai principi ispiratori della legge quadro del 1991, termine previsto dall'art. 28 della stessa legge. Il divieto è percio vigente e sanzionato penalmente dagli artt. 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157. (nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha precisato che la potestà legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione siciliana in materia di caccia non implica che per tale regione non valgano i principi generali fissati dalla legislazione statale e valevoli su tutto il territorio nazionale, essendo la potestà normativa regionale comunque assoggettata all'obbligo di rispetto dei principi generali dell'ordinamento, all'interesse nazionale e agli obblighi assunti dallo stato a livello internazionale e perciò doveva considerarsi illecito penale quello attribuibile al soggetto sorpreso ad esercitare la caccia all'interno della zona D del parco naturale dell'Etna).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 11 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 28 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 22 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)