Sez. 3, Sentenza n. 25825 del 10/06/2005 Ud. (dep. 14/07/2005) Rv. 231820 - 01
CACCIA - IN GENERE | Aree protette ai sensi della Legge n. 394 del 1991 - Divieto di caccia - Reato di cui agli artt. 21 e 30 Legge n. 157 del 1992 - Segnalazione dell'area - Necessità - Esclusione - Fondamento.
CACCIA - IN GENERE
In tema di divieto di caccia nelle aree protette ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, la mancanza di specifici segnali o cartelli indicanti sul posto i limiti della zona protetta non escludono la integrabilità del reato previsto dagli artt. 21 e 30 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, atteso che l'obbligo di conoscenza da parte del contravventore del perimetro interdetto discende dalla pubblicazione sulla Gazzetta della carta topografica relativa a quella specifica area. (Fattispecie relativa all'esercizio della caccia nella Riserva naturale del Bosco di San Pietro, istituita con decreto Regione Sicilia 23/03/1999 e la cui carta topografica risultava pubblicata nella G.U.R.S.).
Riferimenti normativi: Legge 06/11/1991 num. 394 art. 11 CORTE COST., Legge 06/11/1991 num. 394 art. 22 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)