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Sez. L, Sentenza n. 7129 del 29/03/2011 (Rv. 616560 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Domanda nei confronti del curatore fallimentare proposta al Tribunale in sede ordinaria - Sentenza sulla competenza - Configurabilità - Esclusione - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616560-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Qualora una pretesa creditoria venga fatta valere davanti al tribunale in sede ordinaria nei confronti del curatore del fallimento dell'obbligato e il tribunale dichiari la propria incompetenza, dovendo essere la domanda decisa dal tribunale fallimentare, la relativa pronuncia, ancorché formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adìto in favore del giudice fallimentare, non integra nella sua sostanza una statuizione sulla competenza, ma soltanto una statuizione sul rito che la parte deve seguire, e non è pertanto impugnabile con il regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)