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Sez. 1, Sentenza n. 10485 del 12/05/2011 (Rv. 618028 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Pretese creditorie nei confronti di debitore fallito - Domanda introduttiva proposta nelle forme ordinarie - Pronuncia di improcedibilità da parte del giudice adito - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Appello - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618028-01

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE

Qualora sia proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria nei confronti del fallimento dell'obbligato e il giudice adito dichiari l'improcedibilità della domanda, perché non introdotta in sede concorsuale nelle forme dell'accertamento del passivo, la relativa pronuncia non è assoggettabile a regolamento di competenza ma è impugnabile con l'appello, in quanto, ancorché formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in favore di quello fallimentare, non è sostanzialmente una statuizione nella competenza ma soltanto una statuizione sul rito che la parte deve seguire.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)