Sez. 6, Sentenza n. 3619 del 16/10/1995 Cc. (dep. 08/01/1996) Rv. 203870 - 01
Giudice - Ricusazione - Dichiarazione | Legittimazione autonoma del difensore - Esclusione - Rilevanza del silenzio della parte interessata personalmente - Esclusione - Ragioni.
Giudice - Ricusazione - Dichiarazione
La dichiarazione di ricusazione è riservata alla parte interessata personalmente e non può essere proposta dal difensore; né la circostanza che l'imputato non contesti l'iniziativa in tal senso del suo difensore può valere come manifestazione implicita di volontà rilevante ai fini di attribuire all'interessato la dichiarazione. A parte l'equivocità di un simile silenzio e l'impossibilità di collocarlo nell'area delle dichiarazioni legali tipiche derivanti da contegno concludente, è la natura formale della dichiarazione, quale legislativamente prevista (artt. 37 e 38 cod. proc. pen.) ad escludere che la stessa possa essere espressa in forme diverse.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)